Art. 1
Costituzione, denominazione, sede sociale e simbolo.
I Gruppi Ricerca Ecologica (G.R.E.) sono un'associazione autonoma diffusa sull'intero territorio nazionale, con sede legale in Palermo. Hanno per simbolo un cerchio verde nel cui interno di colore bianco si diparte dal basso una linea obliqua verde spezzata raffigurante un punto, dal quale sorge un abete verde stagliato su di un sole rosso. Al di sotto della linea spezzata vi è la sigla G.R.E. di colore verde.
Art. 2
Oggetto sociale.
I Gruppi Ricerca Ecologica:
- ricercano le cause dirette ed indirette del progressivo disfacimento degli ecosistemi;
- difendono l'ambiente da tutte le degradazioni e gli attacchi distruttivi da chiunque perpetrati;
- denunciano ogni scelta di produzione e di consumo errate che, incidendo nel precario equilibrio ecologico perché inquinanti e nocive, attentano alla sopravvivenza delle specie animali e vegetali;
- difendono il cittadino dall'inquinamento mentale e dagli ingannevoli orientamenti - sui costumi e sui consumi - a cui è sottoposto attraverso una distorta informazione pubblicitaria, didattica e culturale le quali rappresentano, per larga parte, una delle primarie cause dei fenomeni di degrado ambientale;
- promuovono ricerche e studi nel campo delle scienze bio-politiche, contribuendo alla diffusione della cultura scientifica legata all'ambiente della società civile;
- intervengono, ad ogni livello, e con mezzi opportuni, per diffondere tra la gente una nuova coscienza stimolando il recupero e la difesa di una migliore qualità della vita anche con progetti ed interventi di riqualificazione ambientale, nonché di tutela e di gestione;
- riaffermano e sostengono la preminenza dello spirito sulla materia, dell'essere sull'avere, della cultura sull'economia, della dignità umana sulla macchina, mirando ad una concezione tradizionale della vita e del mondo che sappia reintegrare l'uomo ad un rapporto organico con la natura;
- credono nell'alto valore del volontariato e della protezione civile che promuovono con i mezzi più idonei ed in armonia con le disposizioni legislative, comunitarie, nazionali e regionali vigenti e successive modifiche ed integrazioni e nel pieno rispetto della legge 11 agosto 1991, n 266 e della legge regionale siciliana 7 giugno 1994, n 22 e dei principi generali del nostro ordinamento giuridico;
- si impegnano a promuovere l'occupazione, soprattutto giovanile, nel settore ambientale (forestazione, gestione oasi e riserve, alimentazione, agricoltura, etc.);
- ribadiscono le proprie finalità nei confronti della vigilanza venatoria ed ambientalistica, secondo la normativa vigente regionale, nazionale e comunitaria, ed in particolare in conformità della legge regionale n 87/90, con l'art. 44 della legge regionale siciliana 1 settembre 1997 n 33 e successive modifiche ed integrazioni.
Intendono svolgere attività di vigilanza, oltre che venatoria, di antincendio, di guardiapesca nelle acque interne (sia nelle acque pubbliche che private), di salvaguardia delle culture agricole e delle attività zootecniche (art. 43 l.r. 33/97) - Intendono anche organizzare corsi di preparazione ed aggiornamento delle guardie della Regione Siciliana; corsi di educazione ambientale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali, comunità europea, enti pubblici e privati, le comunità scolastiche, gli Enti Parco, con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e quello dei Beni e delle Attività Culturali, e ivi compresi i loro organi periferici. Potranno organizzare corsi di formazione professionale in ottemperanza alle normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti e costituire tra i propri soci ed all'esterno cooperative di lavoro e di consumo, senza alcuno scopo di lucro, ed associazioni che si occupano di volontariato e di tutela e fruizione dei beni culturali ed ambientali. Per perseguire i fini sociali potranno utilizzare i mezzi che riterranno più idonei ed opportuni (mostre, convegni, realizzazione di pubblicazioni e di video).
Potranno gestire in regime di convenzione con le regioni, le province, i comuni parchi, riserve naturali ed oasi.
Art. 3
Durata e finalità.
L'Associazione è apartitica, non ha alcun fine di lucro ed ha durata a tempo indeterminato.
Essa può essere sciolta con decisione dell'Assemblea Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei delegati. L'Assemblea Nazionale o la Direzione Nazionale possono, altresì, decidere eventuali intese, operative con associazioni o gruppi di associazioni italiane ed estere che perseguono gli stessi fini, fermo restando il rispetto del presente Statuto. Allo stesso modo, altre associazioni simili possono chiedere alleanze o essere federate ai G.R.E. nel rispetto dei propri Statuti.
Art. 4
Iscritti.
L'iscrizione ai G.R.E. è aperta a tutti. Le condizioni di iscrizione sono l'accettazione del presente Statuto e il versamento delle quote tesseramento nella misura stabilita dall'Esecutivo Nazionale.
La domanda di iscrizione e il versamento della quota è diretta alla Presidenza provinciale competente per territorio, che si riserva il diritto di rifiutare l'iscrizione, motivando tale scelta entro quindici giorni dalla richiesta. E' ammesso eventuale ricorso da inviare all'Esecutivo Nazionale. Sono accettate le iscrizioni collettive, a quote simboliche, di scolaresche, gruppi organizzati, circoli culturali non operanti nel settore ecologico. Tali iscritti, qualificati "aderenti", possono partecipare alla vita associativa, ma in nessun caso hanno diritto di voto.
La qualità di iscritto decade automaticamente per dimissioni. La Presidenza Nazionale può comunicare l'espulsione di un iscritto:
a) per violazione del presente Statuto o dei deliberati assembleari;
b) per motivi disciplinari, per gravi scorrettezze associative, perché venga ritenuto in contrasto con i fini e principi dell'Associazione, per reiterata morosità.
All'iscritto espulso è concesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dal provvedimento.
Il Collegio, entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso, deve formulare una risposta motivata.
Art. 5
Organi.
Organi Nazionali dei G.R.E. sono:
a) l'Assemblea Nazionale;
b) il Presidente Nazionale;
c) l'Esecutivo Nazionale;
d) la Direzione Nazionale;
e) il Collegio dei Probiviri;
f) il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti;
g) il Comitato Tecnico Scientifico;
h) il Comitato di Azione Giuridica.
Organi Regionali sono:
a) l'Assemblea Regionale;
b) il Presidente Regionale;
c) l'Esecutivo Regionale.
Organi locali sono:
a) l'Assemblea Provinciale;
b) il Presidente Provinciale;
c) l'Esecutivo Provinciale.
Art. 6
Incompatibilità; validità delle decisioni.
Ogni socio che abbia diritto di voto può essere eletto negli organi elettivi di qualunque livello.
Le decisioni degli organi dirigenti sono valide, qualunque sia il numero dei membri presenti in seconda convocazione; con la maggioranza semplice solo nei seguenti casi:
a) Approvazione bilanci;
b) Approvazione di convocazione e svolgimento Assemblee;
c) Determinazione quote tesseramento;
d) Convocazione Assemblea straordinaria;
e) Deliberazione di espulsione e decadenza dei soci;
f) Deliberazione di decadenza dalle cariche ricoperte.
Ogni espressione di voto, che non riguardi elezioni di soci in tutti gli organi statutari, è palese o, a richiesta del 30% dei presenti, a scrutinio segreto.
E' ammesso l'istituto delle cooptazioni negli organi direttivi nella misura stabilita dai seguenti articoli, sia in aumento che in sostituzione dei dirigenti decaduti o espulsi.
In assenza o in caso di decadenza di dirigenti regionali o provinciali, l'Esercito Nazionale provvede nominando dei commissari di propria fiducia, fino a regolari elezioni.
Art. 7
Assemblea Nazionale.
L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberativo dei G.R.E., senza limitazione di potere. La sua sovranità è assoluta e le sue deliberazioni sovrane.
- Detta l'orientamento politico dell'attività associativa;
- decide iniziative ed obiettivi studiando i mezzi più idonei per raggiungere quanto stabilito;
- approva un documento politico finale, delegando ai massimi organi associati il compito di attuare quanto da esso stabilito;
- modifica lo Statuto associativo;
- elegge gli organi direttivi di sua competenza.
Si svolge almeno ogni quattro anni.
L'Assemblea Nazionale straordinaria può essere convocata dall'Esecutivo Nazionale, o su richiesta dettata da eventi di eccezionale importanza o necessità, da almeno 2/3 della Direzione Nazionale o degli iscritti con diritto di voto.
All'Assemblea Nazionale partecipano di diritto e votano il Presidente Nazionale, l'Esecutivo, i membri della Direzione Nazionale.
Partecipano e votano altresì i Presidenti e i delegati eletti nelle Assemblee regionali e provinciali secondo le modalità stabilite dai regolamenti assembleari approvati dall'Esecutivo Nazionale.
Possono anche partecipare, con diritto di parola, tutti gli iscritti. E' valida qualunque sia il numero dei delegati presenti.
L'assemblea vota inizialmente modifiche eventuali allo Statuto vigente. Elegge dieci membri per la Direzione Nazionale, il Presidente Nazionale, l'Esecutivo Nazionale.
Se uno o più nomi non dovessero conseguire la maggioranza dei voti, l'Esecutivo Nazionale propone alla votazione dell'Assemblea altri nominativi, ad integrazione del numero previsto.
L'Assemblea elegge, quindi, il Collegio dei Probiviri e quello Sindacale.
Art. 8
Presidente Nazionale.
Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale e politico dell'Associazione. La sua carica è incompatibile con altre cariche sociali. Presiede l'Esecutivo e la Direzione Nazionale, delle quali fa parte di diritto.
E' il garante di ogni singolo associato. E' deputato a rappresentare legalmente e politicamente l'Associazione presso le Istituzioni o presso gli Enti Pubblici e privati.
E' responsabile, unitamente all'Esecutivo Nazionale, della puntuale attuazione delle direttive assembleari. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Convoca l'Esecutivo Nazionale e la Direzione Nazionale d'intesa con l'Esecutivo Nazionale.
Emette quietanze e può delegare per tali operazioni persone di sua fiducia. Ha facoltà di cooptare nella Direzione Nazionale e nell'Esecutivo Nazionale, fino a cinque membri per la Direzione Nazionale e fino a tre membri per l'Esecutivo Nazionale.
D'intesa con il Presidente del Comitato Scientifico, si adopera per assicurare all'Associazione i più qualificati apporti di esponenti scientifici, tecnici ed, in generale, della cultura ambientalista.
Nella riunione della Direzione in caso di parità nelle eventuali votazioni ha la facoltà del doppio voto.
Art. 9
Esecutivo Nazionale.
E' l'organo direttivo centrale responsabile, unitamente al Presidente Nazionale che ne è il coordinatore, della corretta attuazione delle direttive stabilite dall'Assemblea Nazionale. Si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale o d'intesa tra i suoi membri.
E' eletto dall'Assemblea Nazionale. Fa parte di diritto della Direzione Nazionale. E' composto da dieci membri oltre il Presidente Nazionale. Determina e ripartisce tra i suoi membri i diversi settori che ad essa fanno capo: il settore tesseramento nazionale ed amministrazione; il settore stampa e propaganda; il settore iniziative sul territorio; il settore coordinamento generale, etc... Ha facoltà di nominare al suo interno due Vicepresidenti con incarichi territoriali ed operativi. Stabilisce norme regolamentari per il proprio funzionamento e per quello degli altri organi sociali.
Si pronunzia su singole iniziative non specificamente trattate dall'Assemblea. Delibera sui casi di indisciplina dei soci e dei dirigenti. Formula il regolamento e l'ordine del giorno dell'Assemblea, d'intesa con il Presidente Nazionale e presenta relazioni dettagliate sul proprio operato. Funge da commissione verifica poteri per ogni livello assembleare. Può avvalersi di esperti interni od esterni all'Assocciazione.
Art. 10
Direzione Nazionale.
E' l'organo operativo centrale incaricato dell'attuazione dei deliberati assembleari. Si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione dell'Esecutivo Nazionale o di almeno dei due terzi dei suoi membri.
E' presieduta dal Presidente Nazionale e le sue sedute sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni vengono adottate per voto palese, a maggioranza semplice. E' composta dal Presidente Nazionale, dall'Esecutivo Nazionale, dal Presidente del Comitato Scientifico, da dieci membri eletti dall'Assemblea Nazionale e dagli eventuali membri cooptati. La Direzione nazionale coordina e promuove sul territorio l'attività politica dell'Associazione; esprime parere sull'operato dei Presidenti Regionali, avanzando ad essi proposte ed iniziative; esprime parere sui bilanci dell'Associazione; aggiorna e valuta le modifiche operative sulle indicazioni assembleari, d'intesa con l'Esecutivo Nazionale; definisce gli obiettivi organizzativi e propagandistici.
Art. 11
Collegio dei Probiviri.
Gli organi direttivi sono affiancati, nel loro operato, dal Collegio dei probiviri. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Nazionale tra i suoi soci che non ricoprono alcuna carica. Si compone di un massimo di cinque membri; elegge al suo interno il Presidente e può avvalersi di esperti esterni all'Associazione. Esamina i ricorsi presentati avverso le deliberazioni sui provvedimenti disciplinari. Emette, entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, una deliberazione scritta previa documentaria istruttoria che includa la convocazione eventuale delle parti.
Art. 12
Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Congresso tra i soci esperti in materia.
E' composta da tre membri ed ha poteri di ispezione e di revisione contabile.
Elabora e sottoscrive il bilancio e presenta all'Assemblea Nazionale una relazione finanziaria sulla gestione conclusa. Può avvalersi di consulenze esterne.
Art. 13
Comitato Tecnico-Scientifico.
E' composto da un Presidente, nominato dall'Esecutivo Nazionale, e può essere formato da iscritti o dirigenti il cui parere sia ritenuto particolarmente utile su uno o più specifici argomenti. E' l'organo scientifico consultivo centrale. Si riunisce almeno una volta l'anno ed ha funzioni elaborative e propositive sulle problematiche e strategie dell'azione ambientalista, nominando anche specifiche commissioni di studio. Ricerca il contributo significativo di esperti esterni nelle varie discipline. Agisce in stretta collaborazione e d'intesa con il Presidente Nazionale e l'Esecutivo Nazionale.
Art. 14
Centro di azione Giuridica.
E' composto da avvocati, magistrati ed esperti di giurisprudenza e legislazione ambientale iscritti ai G.R.E., il cui parere sia ritenuto particolarmente utile. E' l'organo consultivo legale e giurisdizionale dei G.R.E. Patrocina, attraverso i propri componenti, le azioni legali, giudiziarie e di parte civile che i G.R.E. - a livello nazionale e locale - intentano (o sono chiamati in causa) nei vari campi della loro azione ambientalista politica ed associativa. Il Centro di Azione Giuridica promuove, altresì, studi e ricerche in materia di legislazione ambientale ed è coordinato da un Presidente eletto tra i componenti del centro stesso, sentito l'Esecutivo Nazionale.
Art. 15
Organi regionali:
Assemblea Regionale, Presidente Regionale ed Esecutivo Regionale.
Attuano le deliberazioni assembleari secondo le indicazioni fornite dai organi centrali direttivi.
Possono, di concerto con le deliberazioni dell'Esecutivo Nazionale, rappresentare l'Associazione nel proprio ambito territoriale. L'Assemblea Regionale esprime e coordina l'attività dei G.R.E. regionali; elegge i delegati all'Assemblea Nazionale. Il Presidente e l'Esecutivo Regionale, composto da cinque membri, sono eletti dall'Assemblea Regionale o, in mancanza, sono nominati dall'Esecutivo Nazionale. Il Presidente Regionale può essere eletto dall'Assemblea nella Direzione Nazionale. Coordina e promuove l'attività dei Presidenti Provinciali, che fanno parte di diritto dell'Esecutivo Regionale, nel suo territorio. In considerazione della specialità delle competenze e delle funzioni delle Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige) e dei riconoscimenti ottenuti dall'Associazione in queste Regioni e per consentire un più efficace perseguimento degli scopi sociali, i Presidenti regionali esercitano un autonomia amministrativa ed hanno la rappresentanza legale dei Gruppi Ricerca Ecologica.
Art. 16
Organi Locali.
Ogni unità territoriale omogenea, solitamente corrispondente con il territorio della Provincia, può riunire i suoi iscritti in Assemblea, previa comunicazione all'Esecutivo Regionale, che ne autorizza lo svolgimento, d'intesa con l'Esecutivo Nazionale. L'Assemblea elegge il Presidente Provinciale o di zona, che nomina l'Esecutivo. In assenza di un Presidente o in caso di manifesta e prolungata inattività, ed ingiustificata inosservanza delle direttive degli organi nazionali e/o regionali, l'Esecutivo Regionale può nominarlo di concerto con l'Esecutivo Nazionale fino all'indizione di un'Assemblea straordinaria. Il Presidente Provinciale può nominare, previa comunicazione all'Esecutivo Regionale, dei responsabili di nuclei comunali nel suo territorio. E' responsabile del tesseramento provinciale, i cui esiti comunica semestralmente al Dirigente il settore tesseramento nazionale versando all'Esecutivo Nazionale le quote-tessere spettanti. Comunica tempestivamente ogni iniziativa nel suo territorio all'Esecutivo Regionale.
Art. 17
Patrimonio sociale.
Le entrate sociali, oltre che dal tesseramento, sono costituite da contributi e finanziamenti di Enti ed Organizzazioni pubbliche e private, da lasciti, contribuzioni volontarie ed eventuali gettiti di iniziative culturali o propagandistiche, di sensibilizzazioni alle problematiche culturali. In casi di scioglimento dei G.R.E. il patrimonio si devolverà ad enti ed associazioni aventi analoghe finalità e che saranno designate dall'ultima Assemblea Nazionale. In tal caso i soci possono pretendere la restituzione delle quote.
Art. 18
Rinvio.
Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.