Di seguito gli articoli e le fotografie che contengono le parole richieste.
"Su questo tema sono primo firmatario di una proposta di legge composta da un solo articolo, che allego:
"Art. 1
(Modifica dell’articolo 19 della l.r. 6/2005)
1. All’articolo 19 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6 bis. Fermo restando il rispetto delle distanze indicate ai commi 2 e 6, costituisce utilizzo in agricoltura l’abbruciamento del materiale di cui al medesimo comma 6, ovvero di altro materialeagricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto inteso come pratica ordinaria finalizzataalla prevenzione degli incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali”.
Il contenuto di questa proposta è stato recepito ieri nella modifica alla legge forestale dalla III Commissione presieduta dal collega Fabio Badiali. Pertanto presto sarà in aula. Crediamo di aver risolto in larga parte un difficile problema per la nostra agricoltura."
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